Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2877 del 30 settembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il procedimento di sorveglianza č assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitivitā dei provvedimenti in caso di esaurimento dell'iter delle impugnazioni ovvero di mancata impugnazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue, per quanto riguarda le decisioni in tema di liberazione anticipata, che esse, una volta divenute definitive, precludono il successivo riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo, giā in precedenza preso in considerazione.

(massima n. 2)

Qualora l'avviso della data fissata per l'udienza di riesame sia stato notificato senza il rispetto del termine dilatorio di tre giorni previsto dall'art. 309, ottavo comma, c.p.p., gli interessati che siano comparsi per far valere l'irregolaritā non hanno diritto al termine di cinque giorni di cui all'art. 184, secondo comma, c.p.p., per la sanatoria della nullitā degli avvisi, né ad un nuovo termine di tre giorni, essendo invece sufficiente che abbiano a disposizione, per l'esercizio dell'attivitā difensiva, un periodo di tempo che, computato dalla data del primo avviso, risulti complessivamente corrispondente a quello specificamente previsto dall'art. 309 c.p.p., ritenuto in ogni caso idoneo dal legislatore a contemperare le esigenze della difesa con la necessitā di rapida conclusione di una procedura caratterizzata da tempi brevissimi di svolgimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.