Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6521 del 17 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La formulazione dell'art. 309, comma 8, c.p.p., nella parte in cui prevede che l'avviso dell'udienza del tribunale del riesame debba essere comunicato o notificato «almeno tre giorni prima» dell'udienza stessa, non implica che debba trattarsi di tre giorni interi e liberi (nella specie, in applicazione di tale principio, č stato ritenuto che fosse tempestivo l'avviso notificato il 3 giugno per l'udienza del 6 giugno successivo).

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