Cassazione penale Sez. II sentenza n. 49195 del 23 dicembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali ai fini dell'osservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa non č consentito integrare quello originario insufficiente, non rispettando la sommatoria dei due termini la norma di cui all'art. 324, sesto comma, c.p.p., in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalitā, consecutivi. (Fattispecie in tema di riesame di sequestro probatorio).

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