Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1795 del 24 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di riesame, la natura perentoria del termine di dieci giorni entro il quale il tribunale deve emettere la propria decisione, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, c.p.p., non ha alcuna influenza sul metodo di calcolo del termine stesso, secondo il quale il dies a quo non si computa nel conteggio e la scadenza del termine in giorno festivo deve essere prorogata al giorno seguente non festivo.

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