Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 453 del 12 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo, previsto dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p., di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini deriva dalla loro rilevanza a fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; tale obbligo non sussiste qualora l'interessato abbia scelto di utilizzare gli elementi sopravvenuti in altra, autonoma, procedura. (Nella specie la documentazione medica relativa al ricovero dell'imputato era stata prodotta a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare).

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