Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3132 del 19 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riesame delle misure cautelari, ove l'istante si avvalga della facoltà prevista dall'art. 583 c.p.p. di trasmettere la richiesta a mezzo posta, il termine di cessazione dell'efficacia della misura stabilito dall'art. 309, comma decimo, c.p.p. decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma — anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 1-22 giugno 1998, n. 232 — dalla data in cui la raccomandata perviene alla cancelleria del giudice competente per il riesame.

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