Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2264 del 31 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il provvedimento oggetto di riesame non sia stato trasmesso al giudice competente a decidere sulla relativa istanza dalla cancelleria del giudice a quo, il termine previsto per la decisione, a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura, decorre dal giorno in cui, a seguito di istanza del giudice ad quem, il provvedimento stesso sia pervenuto al suo ufficio, a nulla rilevando che fosse stato gią allegato in copia dall'interessato, stante il chiaro disposto di cui all'art. 100 att. c.p.p. (Fattispecie in tema di sequestro).

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