Cassazione penale Sez. I sentenza n. 59 del 4 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Per conoscenza del provvedimento, che può rilevare ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame a norma dell'art. 309, secondo comma, c.p.p., non può intendersi la conoscenza legale, che può conseguirsi solo a seguito della ricezione di copia integrale del provvedimento medesimo, non configurabile per un imputato latitante, ma deve intendersi la notizia, anche sommaria, dell'emissione dell'ordinanza coercitiva che sia sufficiente a consentire all'interessato diligente di venire in possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del proprio difensore.

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