Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12554 del 29 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine previsto dall'art. 309, commi 5 e 9, per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame e per la decisione sulla richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorre dalla presentazione ovvero dalla ricezione (nell'ipotesi, come nella specie, di utilizzo di forme alternative di proposizione ex art. 583, comma 2 c.p.p.) della richiesta nella cancelleria del Tribunale (che designa l'Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione), senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare il fatto che detta richiesta sia stata - per evidenti disguidi in ordine ai criteri organizzativi che presiedono all'attivitą di smistamento degli atti giudiziari - concretamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste dal succitato art. 309.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.