Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3425 del 25 maggio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Legittimato passivo rispetto all'azione per l'osservanza delle distanze tra costruzioni è l'autore della costruzione illegittima, a nulla rilevando che la medesima sia stata eseguita su suolo di un terzo (nella specie: comune) e, quindi, sia soggetta alla disciplina dell'art. 936 c.c., poiché tale disciplina, regolando i rapporti tra proprietario di un suolo e colui che vi abbia realizzato un'opera, non può essere invocata da quest'ultimo per contrastare la suindicata domanda (nella specie: sostenendo la giuridica ineseguibilità della condanna alla demolizione della costruzione illegittima emessa nei suoi confronti), bensì può essere fatta valere, in ipotesi di accoglimento della domanda stessa, solo dal terzo proprietario del suolo, con opposizione ex artt. 404 e seguenti c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.