Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2257 del 11 giugno 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di atti che devono essere trasmessi al tribunale del riesame entro cinque giorni dalla proposizione della richiesta, a pena della perdita di efficacia della misura cautelare, il verbale dell'interrogatorio può contenere, come può non contenere, elementi a favore dell'indagato, con la conseguenza che deve essere rimesso al tribunale medesimo solo nel primo caso. Tanto si desume dalla ratio e dalla lettera della legge, la quale presuppone e implica una valutazione caso per caso circa la sussistenza del requisito di che trattasi di ogni singolo atto o documento, quali «elementi sopravvenuti». È, quindi, la stessa parte interessata a dover dedurre la rilevanza del verbale ai fini anzidetti, e, in mancanza di siffatta deduzione, l'indagato non può dolersi, comunque e in ogni caso, della mancata trasmissione di detto verbale.

(massima n. 2)

In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la personalità del cittadino. Esorbitano tuttavia dal campo di applicazione del suddetto principio tutti gli aspetti che concernono il bene immobile in quanto tale e dunque l'acquisto e la perdita, legittimi, della proprietà, del possesso o della detenzione, specie quando costituiscono oggetto di interventi della autorità giudiziaria o di quella amministrativa. Pertanto, ogniqualvolta sia venuto legittimamente meno il titolo che giustifica la proprietà, il possesso o la detenzione dell'immobile, non può mai invocarsi il diritto alla inviolabilità del domicilio. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di violazione di domicilio, dedotta dal ricorrente, persona offesa, con riferimento alla occupazione di urgenza di un suo fondo, disposta dalla pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento di espropriazione).

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