Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2756 del 9 ottobre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di riesame, il termine di cinque giorni entro il quale l'autoritą giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura, gli atti previsti dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p. al tribunale della libertą, decorre dal giorno della presentazione della richiesta di riesame.

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