Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1887 del 25 agosto 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il P.M. può richiedere una misura cautelare servendosi dei risultati conseguiti con le intercettazioni telefoniche ancor prima dell'attuazione della procedura di stralcio e trascrizione contemplata dall'art. 268, sesto e settimo comma, c.p.p., né in tal caso, qualora sia stato proposto riesame, la «trascrizione» delle intercettazioni deve esser depositata presso il tribunale competente in quanto, in tale sede, il P.M. deve trasmettere unicamente gli atti esibiti al momento della richiesta di applicazione della misura.

(massima n. 2)

L'art. 456 c.p.p. non prevede che l'avviso contenuto nel decreto che dispone il giudizio immediato, secondo cui l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato, debba indicare tutti gli incombenti a tal fine richiesti. La trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, poi, è consentita a norma dell'art. 458, primo comma c.p.p., a condizione che l'imputato depositi la relativa richiesta, a pena di decadenza, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato. (Fattispecie nella quale la richiesta di giudizio abbreviato era stata indirizzata erroneamente alla cancelleria del tribunale, senza la prova della notifica al pubblico ministero. La Suprema Corte ha stabilito che siffatta notifica non incombe alla cancelleria del giudice che riceve la richiesta di giudizio abbreviato).

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