Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4196 del 6 maggio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la distanza legale fra costruzioni su fondi vicini risulti inosservata per il fatto di un terzo, il quale abbia edificato con propri materiali su uno di detti fondi, l'azione del proprietario dell'altro fondo, rivolta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera, č esperibile esclusivamente nei confronti del confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima (qualificabile come negatoria servitutis), mentre la legittimazione passiva di detto costruttore deve essere riconosciuta rispetto all'eventuale ulteriore pretesa di risarcimento del danno, alla stregua della sua qualitą di autore del fatto illecito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.