Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3310 del 21 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Avendo l'art. 16 della legge 8 agosto 1995, n. 332 trasformato da «meramente ordinatorio» a «perentorio» il termine previsto per la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero (art. 309, commi quinto e decimo c.p.p.) — i decreti autorizzativi delle intercettazioni devono essere allegati non solo agli atti trasmessi al Gip a fondamento della richiesta della misura cautelare, ma anche — successivamente — al tribunale in sede di riesame (o di appello ex art. 310 c.p.p.), a pena di inutilizzabilità rilevabile d'ufficio delle conversazioni intercettate (sempreché il procedimento di riesame di svolga in epoca successiva all'entrata in vigore della novella citata), entro e non oltre il «quinto giorno» indicato dal menzionato comma quinto dell'art. 309 c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.