Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 37695 del 8 novembre 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di intercettazione di comunicazioni, ove le operazioni debbano essere effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è sufficiente, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., che il pubblico ministero attesti la indisponibilità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e l'urgenza ontologicamente correlata alla sequenza delle indagini e delle stesse intercettazioni.

(massima n. 2)

In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; in mancanza di tale evidenziazione, l'omessa trasmissione degli elementi sopravvenuti non comporta di per sé la violazione del combinato disposto degli artt. 309 comma 5 e 291 comma 1 c.p.p. e, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può dar luogo alla censura della decisione adottata dal tribunale del riesame - che non abbia richiesto ed acquisito gli atti mancanti - per non aver preso in considerazione tali elementi.

(massima n. 3)

L'affermazione con la quale taluno nel corso di una conversazione regolarmente intercettata, dichiarandosi partecipe di un reato, indichi come corresponsabile anche un terzo, non è equiparabile ad una chiamata in correità e, pertanto, pur dovendo essere attentamente interpretata sul piano logico e valutata su quello probatorio, non è però soggetta, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.

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