Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2778 del 29 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avviso dovuto al difensore, ai sensi dell'art. 309 c.p.p. (riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva) ha la mera finalitā di far conoscere al destinatario la data dell'udienza fissata in camera di consiglio per la discussione sulla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare. La comunicazione degli organi di polizia che al difensore č stato notificato l'avviso di cui sopra fornisce la prova dell'avvenuto adempimento senza necessitā di ulteriore documentazione.

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