Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3056 del 4 ottobre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Atteso il principio per cui, in caso di sequestro effettuato a seguito di decreto di perquisizione, il riesame può investire anche quest'ultimo provvedimento, deve derivarne l'ulteriore conseguenza che, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 309 c.p.p., il tribunale può integrare o completare l'eventuale insufficienza o carenza di motivazione, divenendo, perciò, del tutto indifferente se detta motivazione, in precedenza, fosse stata completa ed esauriente, dato che il provvedimento dispositivo dell'eseguito sequestro e l'ordinanza decisoria sulla richiesta di riesame sono strettamente collegati e complementari quanto alla enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche che ne sono a base.

(massima n. 2)

In tema di procedimento in camera di consiglio (nella specie costituito da procedimento di riesame), l'omessa notificazione dell'avviso di udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire.

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