Cassazione penale Sez. V sentenza n. 950 del 29 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di riesame delle misure cautelari personali qualora il provvedimento coercitivo venga impugnato dal solo indagato, l'avviso dell'udienza va notificato ad entrambi i difensori di fiducia cui l'indagato ha diritto; qualora invece il riesame sia richiesto dal difensore — avente personale diritto all'impugnativa — l'avviso dell'udienza in camera di consiglio va notificato (in caso di assistenza da parte di due difensori), solo a quello che abbia sottoscritto la richiesta, quale «parte» nel procedimento. L'altro difensore, tuttavia, pur senza aver diritto all'avviso, puņ comparire, ed in tal caso la sua mancata audizione comporta una nullitą ex art. 178 lett. c) c.p.p.

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