Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3676 del 11 novembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, il termine libero di tre giorni, previsto dall'art. 309, ottavo comma, c.p.p., per la notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza all'imputato e al suo difensore può, al pari di tutti i termini stabiliti in favore di una parte, costituire oggetto di rinuncia, la quale è formalmente intervenuta quando il difensore ha rinunciato a sollevare qualunque eccezione sul punto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.