Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3864 del 17 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di riesame occorre dare avviso dell'udienza camerale ad entrambi i difensori eventualmente nominati. Ove venga omesso l'avviso ad uno dei due difensori si verifica una nullitą a regime intermedio, che deve essere dedotta nei termini previsti dall'art. 182, comma 2, c.p.p

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.