Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40473 del 13 novembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

L'avviso al difensore dell'udienza camerale fissata per la discussione della richiesta di riesame avanzata direttamente dall'interessato, il quale vi abbia poi rinunciato, è idoneo a determinare nel destinatario l'effettiva conoscenza del provvedimento cautelare ed a dare luogo, quindi, al decorso del termine di dieci giorni entro il quale lo stesso difensore, ai sensi dell'art. 309, comma 3, c.p.p., può autonomamente avanzare altra richiesta di riesame.

(massima n. 2)

Nel caso in cui l'avviso al difensore della data di fissazione dell'udienza davanti al tribunale del riesame (art. 309 comma 8 c.p.p.) abbia preceduto quello del deposito dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare previsto dall'art. 293 comma 3 c.p.p., il termine per la proposizione della richiesta di riesame, da parte del difensore, decorre dalla notifica del primo avviso, trattandosi di atto che determina l'effettiva conoscenza del provvedimento cautelare, del tutto coincidente con l'avviso di deposito di cui al citato art. 293 comma 3 e produttivo dei medesimi effetti, tra cui il diritto di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia (nel caso di specie, l'avviso al difensore di fissazione dell'udienza ex art. 309 comma 8 c.p.p. aveva preceduto quello di deposito dell'ordinanza, in quanto l'imputato aveva personalmente proposto richiesta di riesame).

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