Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2722 del 6 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione reale volta al rispetto delle distanze legali fra le costruzioni deve essere proposta nei confronti del proprietario della costruzione illegittima, solo costui potendo essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende ad ottenere. L'onere della prova della titolaritā del diritto di proprietā della costruzione, che si assume illegittima, grava sull'attore, salvo che l'anzidetta titolaritā non sia contestata dalla controparte costituita e debba anzi dalla stessa ritenersi implicitamente ammessa. In questa ipotesi, il successivo assunto del convenuto in sede di gravame di aver trasferito la proprietā della costruzione a terzi in data anteriore a quella dell'instaurazione del giudizio, si configura come un'eccezione in senso proprio, di cui lo stesso convenuto č tenuto a fornire la prova.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.