Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5333 del 9 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza attribuita dagli artt. 309 e 310 c.p.p. al tribunale del capoluogo di provincia (cosiddetto Tribunale della libertą) in materia di misure coercitive personali ha carattere generale e sussiste in ordine ai provvedimenti adottati nel corso del giudizio.

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