Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1551 del 20 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali, relativi ai crediti aventi ad oggetto la quota aggiuntiva prevista dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e concernente le pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla data sopra indicata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.