Cassazione penale Sez. III sentenza n. 130 del 27 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di istanza di riesame contro una misura cautelare presentata al giudice incompetente (giudice a quo), la stessa, per il principio di conservazione dell'impugnazione, deve essere trasmessa al giudice competente (giudice ad quem), sempre che siano state rispettate le forme generali prescritte per la presentazione o la trasmissione, compreso l'invio a mezzo posta.

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