Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2950 del 30 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché, in base all'art. 309, comma nono, c.p.p., il tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato «per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso», deriva che la motivazione del tribunale è idonea a integrare e completare l'eventuale insufficienza o carenza di motivazione dell'ordinanza applicativa della misura, così da sanare, in tal caso, la nullità derivante dalla mancata osservanza dell'art. 292, comma secondo, lett. c), c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.