Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4715 del 29 ottobre 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali il dispositivo deve riportare tutte le statuizioni che decidono le questioni devolute alla cognizione del giudice, con la conseguenza che il tribunale, in sede di riesame o di appello, affrontato, in motivazione, il thema decidendum ed esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad alcuni reati, non può confermare in vinculis per altri reati, in ordine ai quali il gravame viene respinto. Ciò in quanto l'inquisito ha interesse ad una pronuncia favorevole anche se parziale e, quindi, a veder riconosciuto il vizio di legittimità o di merito del provvedimento applicativo e, quindi, lo status libertatis, pur con riferimento ad alcuni soltanto dei reati.

(massima n. 2)

Nel caso in cui più coindagati, raggiunti da provvedimenti applicativi di misure coercitive, abbiano avanzato richieste di riesame in tempi diversi, l'arrivo in cancelleria degli atti relativi ai primi richiedenti, ancorché comprensivi di quelli concernenti gli altri, non vale a far decorrere anche nei riguardi di questi ultimi il termine fissato dall'art. 309, comma 9 c.p.p. per la decisione, essendo necessario, a tal fine, che il tribunale riceva o gli atti specificamente riguardanti costoro o notizia che sono già pervenuti tutti gli atti indispensabili al riesame. Per l'instaurazione del contraddittorio, inoltre, non è necessario che gli atti siano materialmente acquisiti al fascicolo, ma è sufficiente che siano posti nella disponibilità giuridica delle parti che debbono attivarsi per prenderne visione.

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