Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2459 del 8 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di difetto di motivazione, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. (Fattispecie in cui il P.M., ricorrente contro un provvedimento del riesame, aveva dedotto che il Tribunale aveva omesso di valutare numerosi elementi probatori posti a base del provvedimento del Gip ed, in particolare, le intercettazioni ambientali nella loro interezza. La Suprema Corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha osservato che, nel provvedimento impugnato, il giudice del riesame aveva sottoposto a verifica gli elementi emersi dalla attivitą di indagine, elementi in base ai quali l'accusa aveva ritenuto che l'indagato fosse da identificare con la persona indicata, con un nomignolo, nelle conversazioni intercettate).

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