Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3910 del 29 settembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l'indagato, internato o detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, abbia fatto richiesta di esser sentito, si verifica sospensione dei termini previsti dal comma decimo dell'art. 309 c.p.p. fin quando il tribunale del riesame non abbia ricevuto gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza. Poiché, per altro, tale previsione è posta dall'ordinamento a tutela dell'indagato, se l'atto assunto dal predetto magistrato non è, per qualsiasi ragione, valido, esso deve necessariamente essere rinnovato ed il conseguente rinvio dell'udienza camerale comporta il prolungamento del termine di sospensione, sino al momento in cui non giungano all'organo giudicante gli atti nuovamente e validamente assunti dal magistrato di sorveglianza.

(massima n. 2)

In tema di riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale, non è consentito al giudice procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto, a meno che la esigenza di tale modifica possa essere soddisfatta senza bisogno di ulteriori indagini. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva dedotto violazione di legge in quanto il tribunale del riesame aveva deciso senza operare, come pure richiesto, distinzione tra partecipazione a reato associativo e concorso eventuale nello stesso, né aveva rilevato che, in luogo della truffa, ricorreva l'ipotesi delittuosa della appropriazione indebita).

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