Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6581 del 10 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di violazione delle distanze legali legittimato a proporre la domanda di riduzione in pristino č soltanto il proprietario di una preesistente e fronteggiante fabbrica, rispetto alla quale la nuova costruzione venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale, e non anche quello di altre fabbriche non frontistanti, quantunque comprese nello stesso edificio o nella stessa zona, salvo restando il suo diritto al risarcimento del danno in caso di dimostrazione di un concreto pregiudizio economico per la diminuzione di aria, luce, panoramicitā o soleggiamento dell'edificio.

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