Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6273 del 2 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare dal tribunale del riesame nei confronti dei coindagati non impugnanti, presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non abbiano preso parte al procedimento per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che, nel caso in cui, invece, siano introdotti autonomamente pił procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalitą del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversitą di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilitą dell'articolo 587 c.p.p.

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