Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4591 del 25 maggio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni de libertate, la circostanza che il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di revoca per ragioni attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari, abbia esorbitato dalla richiesta effettuando rilievi anche sul quadro di gravità indiziaria, non determina l'ampliamento dell'originario “petitum”. Ne deriva che il giudice dell'appello cautelare non è tenuto ad esaminare le censure concernenti tale parte del provvedimento impugnato, rivolte avverso motivazione superflua e quindi irrilevante, come tale inidonea ad essere attinta dai motivi di gravame ai sensi dell'art. 310 c.p.p.

(massima n. 2)

In tema di impugnazioni de libertate, poiché nel giudizio di appello - stante il mancato rinvio da parte dell'art. 310 al comma 6 dell'art. 309 c.p.p. - non trova applicazione la regola, vigente per il procedimento di riesame, della proponibilità di motivi, anche nuovi, fino all'udienza, le memorie difensive devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'udienza camerale, secondo quanto disposto in via generale dal comma 2 dell'art. 127 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'appello cautelare non avesse tenuto conto di una memoria difensiva depositata tre giorni prima dell'udienza camerale).

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