Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20692 del 22 maggio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, compete al tribunale della libertą la valutazione definitiva del carattere favorevole degli elementi sopravvenuti, ovverosia della loro rilevanza difensiva in relazione agli indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari che hanno giustificato la misura restrittiva, atteso che compete allo stesso tribunale il giudizio di merito sulla decisione della misura come sanzione per la mancata o tardiva trasmissione degli elementi concretamente favorevoli all'indagato.

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali, per elementi favorevoli all'indagato devono intendersi quegli elementi fattuali di natura oggettiva che sono idonei a contrastare concretamente, cioč a vanificare o ad attenuare, gli indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari poste a base della misura restrittiva.

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