Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12464 del 7 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme che disciplinano le distanze, ancorché inserite in strumenti urbanistici, quali il piano regolatore generale, contenenti «di regola» solo disposizioni volte a tutelare interessi generali, come il paesaggio o l'assetto del territorio, assolvono inevitabilmente anche allo scopo di disciplinare i rapporti di vicinato, incidendo sui limiti di utilizzazione dei suoli privati. Ne consegue che ciascun privato č obbligato all'osservanza ed ha interesse a che tali norme siano osservate anche dal vicino, e detto interesse assurge a rango di diritto soggettivo che integra la disciplina specifica dettata dal codice civile, pur se le dette norme siano inserite in un p.r.g. ed assolvano quindi, contemporaneamente, anche alla tutela di interessi generali.

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