Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1467 del 11 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il cosiddetto «tribunale della libertà» è solo una sezione del tribunale presso cui è costituito per cui l'atto di impugnazione avverso ordinanza emessa a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p. può essere presentato presso la cancelleria del tribunale e non deve necessariamente essere depositato presso la cancelleria della apposita sezione «del riesame».

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