Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 883 del 1 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme riguardanti la presentazione o spedizione dell'impugnazione prevedono, a pena di inammissibilità, forme particolari, atte a garantire non solo la ricezione, ma anche e soprattutto l'autenticità e la provenienza, per cui è inammissibile il gravame proposto a mezzo di telefax, poiché tale strumento tecnico, la cui utilizzazione non è prevista dalle norme in tema di impugnazione, non è comunque idoneo a garantirne la provenienza. (Fattispecie in tema di istanza di riesame ex art. 309, comma 4, c.p.p.).

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