Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2704 del 23 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine perentorio per proporre la richiesta di riesame di una misura coercitiva decorre, per il difensore, dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura, con esclusione di qualsiasi atto equipollente, ivi compreso l'interrogatorio dell'indagato; le formalità richieste dal codice di rito, infatti, rispondono, oltre che a criteri di razionalità, ad esigenze di tutela del diritto di difesa posto che questa, tecnicamente, non può fondarsi solo sulla conoscenza del capo di imputazione e degli elementi di prova addotti, anche se contestati nell'interrogatorio, non potendosi prescindere dall'esame della motivazione del provvedimento che si intende impugnare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.