Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2805 del 22 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per proporre la richiesta di riesame di una misura coercitiva decorre, per il difensore, dalla data della notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura, con esclusione di ogni altro atto equipollente, ivi compreso l'interrogatorio dell'indagato. Invero le formalità richieste dal codice di procedura rispondono, oltre che a criteri di razionalità, ad esigenze di tutela del diritto di difesa in quanto questa tecnicamente non può fondarsi solo sulla conoscenza del capo di imputazione e degli elementi di prova addotti dall'accusa, anche se contestati in sede di interrogatorio dell'indagato, non potendosi prescindere dall'esame della motivazione del provvedimento che si deve impugnare, il che necessariamente ne implica la piena e integrale conoscenza. Tuttavia, qualora il difensore abbia avuto tale piena conoscenza prima della notifica dell'avviso di deposito, a causa dell'espletamento di altre attività difensionali, il termine di decorrenza dell'impugnativa dell'ordinanza di custodia cautelare è anticipato al momento dell'effettiva conoscenza di essa.

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