Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 978 del 26 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In applicazione del principio costituzionale di riserva di legge in materia di libertà personale e di quelli di legalità e tassatività che presiedono all'istituto della decadenza in tema di esercizio del diritto di impugnazioni, deve escludersi che il termine di dieci giorni entro il quale il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame, possa decorrere — anziché dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, come espressamente previsto dall'art. 309, comma terzo, c.p.p. — dalla diversa ed anteriore data in cui il medesimo difensore abbia avuto aliunde conoscenza, ancorché completa, dell'ordinanza summenzionata.

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