Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 4375 del 24 gennaio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, l'art. 5 di tale provvedimento indulgenziale, col prevedere la rinunciabilità del beneficio, non fissa alcun obbligo del giudice di preventivo interpello dell'interessato.

(massima n. 2)

È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dalla persona indagata avverso provvedimento de libertate quando da esso non sia risultato pregiudizio. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale di conferma del provvedimento con cui il Gip aveva rigettato la richiesta del P.M. di applicazione delle misure coercitive degli arresti domiciliari e del divieto di espatrio, giustificando il diniego con l'idoneità delle stesse alla tutela delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettere a) e c), c.p.p.

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