Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 335 del 8 maggio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della qualificazione di un atto giuridico processuale deve aversi riguardo alla volontā che risulta espressa dall'atto e alla caratterizzazione sia formale che sostanziale del medesimo. (Nell'affermare il principio la Corte di cassazione ha qualificato l'atto come istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere e non giā come richiesta di riesame per il fatto che l'istanza era diretta al giudice che procedeva ed era volta a stimolare un ulteriore apprezzamento delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura alla luce di norme di legge sopravvenute).

(massima n. 2)

In tema di impugnazioni di provvedimento impositivo di misura cautelare personale, il giudizio di appello č delimitato da due elementi nel senso che opera anzitutto l'effetto devolutivo, in ragione del quale la cognizione del giudice non puō estendersi al di lā dei motivi dedotti con l'impugnazione, e che la stessa facoltā devolutiva č delimitata dalla natura e dal contenuto del provvedimento impugnato, non essendo ammissibile dedurre questioni che non siano state prospettate con l'istanza successivamente decisa con il provvedimento impugnato, e dovendosi osservare la duplice cognizione prevista per il giudizio di merito.

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