Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7409 del 11 maggio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento della proprietą di cosa determinata, postula che l'attore esegua la sua prestazione, o ne faccia offerta nei modi di legge (art. 2932, secondo comma, c.c.). Pertanto l'attore che sostenga di non essere pił tenuto a quell'adempimento, per aver gią eseguito la prestazione dovuta, ha l'onere di fornire la prova del proprio assunto, a norma dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa di trasferimento della proprietą "ope iudicis"

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