Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8683 del 10 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Il privilegio speciale per il credito di rivalsa IVA spetta sul bene (nella specie, prodotti petroliferi) che ha formato oggetto della cessione o al quale si riferisce il servizio, senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualitą - la cui prova incombe sul cedente - perché non consumato o confuso con altri beni omologhi.

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