Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16084 del 21 settembre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di fallimento del contribuente, il privilegio generale sui mobili del debitore, riconosciuto dall'art. 2752, terzo comma, c.c., ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, si estende, ai sensi dell'art. 2749 c.c., richiamato dall'art. 54 legge fall, anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore, nonché di quelli maturati successivamente, in misura legale, fino alla data di deposito del progetto di riparto, nel quale il credito sia soddisfatto sia pure parzialmente.

(massima n. 2)

In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito per imposta sul valore aggiunto, la misura legale, alla quale rinvia l'art. 2749, secondo comma, c.c. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non giā al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo č infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali (come nella specie, l'art. 30 del d.p.r. n. 602 del 1973).

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