Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9526 del 12 giugno 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

I limiti legali di ammissibilitą della prova orale non operano quando la prova sia diretta non gią a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (nella specie i capitoli di prova, ritenuti dalla S.C. legittimamente ammessi dal giudice di merito, tendevano a dimostrare un fatto storico - carenza d'impermeabilizzazione - diverso da quello risultante dal contratto scritto, nel quale si dava atto che i vani dell'immobile locato erano in buone condizioni).

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