Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11639 del 27 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di impedito controllo (art. 2625, comma secondo, cod. civ.) si consuma con il verificarsi dell'evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice - necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalitą - con la conseguenza che solo dalla verificazione del danno decorre il termine per presentare la querela.

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