Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3397 del 23 gennaio 2013

(4 massime)

(massima n. 1)

Anche l'imputato o indagato in procedimento connesso a quello in relazione al quale č stato disposto il sequestro preventivo puō essere legittimato a proporre istanza di riesame a norma dell'art. 322 c.p.p., purché vanti un interesse concreto ed attuale ad ottenere la rimozione del vincolo cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la legittimazione ad impugnare di indagati per reato connesso titolari dell'intero capitale sociale di societā proprietarie o affittuarie dei beni sottoposti a sequestro).

(massima n. 2)

Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di infedeltā patrimoniale previsto dall'art. 2634 c.c., l'erogazione di denaro compiuta dall'amministratore di una societā di capitali in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d'interessi con l'ente, senza che possa rilevare l'assenza di danno per i soci. (Fattispecie in cui č stato rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di somme formalmente appostate in bilancio, riconducibili ad operazioni inesistenti giustificate da false fatturazione, o comunque provento di evasione fiscale, e sottratte alla societā senza valida giustificazione economica).

(massima n. 3)

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilitā, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attivitā posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse societā, oggettivamente finalizzate alla "schermatura" dell'origine delle disponibilitā).

(massima n. 4)

La fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. individua le condotte penalmente rilevanti sia nell'esposizione dei fatti materiali che non rispondono ad una concreta o veritiera realtā sia nell'omissione di dati o di informazioni la cui comunicazione č prevista da disposizioni normative e tende a tutelare la veridicitā, la chiarezza e la completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attivitā, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione all'annotazione in bilancio, sotto voci non corrispondenti alla reale natura delle operazioni, di flussi in entrata di ingenti somme di denaro riconducibili all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e a comportamenti finalizzati all'evasione fiscale).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.