Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12712 del 20 luglio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi degli artt. 2331 e 2463 c.c., nel testo modificato dal d.l.vo n. 6 del 2003, sono consentiti la vendita ed il preliminare di vendita delle quote della societā a responsabilitā limitata, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo vietata soltanto - a tutela del mercato - l'offerta al pubblico delle quote stesse come prodotti finanziari, in conformitā al divieto sancito dall'art. 2468 c.c.

(massima n. 2)

L'atto pubblico, prescritto "ad substantiam" dagli artt. 2332 e 2463 c.c. per la costituzione della societā a responsabilitā limitata, č necessario, ai sensi dell'art. 1351 c.c., per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la futura costituzione della societā, non anche per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale della societā, una volta che essa sia stata costituita.

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