Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8992 del 5 giugno 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere, riconosciuto agli amministratori della societą per azioni dal secondo comma dell'art. 2377 c.c., d'impugnare le deliberazioni dell'assemblea della societą che non siano state prese in conformitą della legge o dell'atto costitutivo, spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto ) e non agli amministratori stessi individualmente considerati, atteso che tale potere č attribuito agli “amministratori” per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella societą retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.